FTK
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1
Con la ragione sociale di “Federazione Ticinese Karate-do”, successivamente chiamata con la sigla FTK, viene costituita una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS. L’associazione è apartitica e aconfessionale. La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 1.2
La sede giuridica della FTK è Bellinzona.
Art. 1.3
L’associazione risponde verso terzi unicamente con il proprio patrimonio.
È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.
2. SCOPO
Art. 2.1
L’associazione, in seguito indicata con il termine “federazione”, si prefigge di promuovere la pratica del Karate-do seguendo le direttive delle scuole di karate (club e/o associazioni) ad essa affiliati.
Art. 2.2
La federazione promuove un’attività sensata ed equilibrata del tempo libero e la camerateria fra i membri soprattutto tramite la partecipazione ad allenamenti e all’organizzazione di incontri e manifestazioni.
Art. 2.3
La federazione sostiene, collabora ed allaccia contatti con altre federazioni ed istituzioni sportive e politiche, nonché è attiva nella promozione e nella sensibilizzazione per una migliore formazione dei responsabili sportivi.
3. REGOLE DI BASE
Art. 3.1
La federazione si basa sulla tradizionale tutela dell’incolumità dell’avversario. Segno inequivocabile di qualsiasi forma di confrontazione sportiva nel Karate è la rinuncia al contatto diretto con l’avversario. È dunque richiesta la capacità di arrestare la tecnica d’attacco prima di colpire l’avversario. Nel kumite deve essere garantita l’incolumità dell’avversario.
4. MEMBRI
Art. 4.1
I membri della federazione con diritto di voto sono i seguenti:
a) Delegati delle Associazioni, Club e Scuole di karate
b) Soci fondatori
c) Membri di comitato
Art. 4.2
I membri della federazione senza diritto di voto sono i seguenti:
a) Persone singole
b) Soci onorari
Art. 4.3
Possono divenire Soci onorari le persone che hanno reso particolari servigi alla FTK o al Karate-do in generale. La nomina di un Socio onorario viene conferita dall’Assemblea dei delegati su proposta del Comitato o di altri membri e unicamente a singole persone. I Soci onorari sono esenti da contributi sociali.
5. AFFILIAZIONE
Art. 5.1
La federazione non è affiliata a nessun altra federazione di karate, ma può divenire membro di altre associazioni o organizzazioni a condizione che non violi o non si contrapponga ai suoi statuti.
Art. 5.2
Sono ammesse tutte le associazioni, i club, le scuole di karate e le singole persone che si impegnano nella pratica e nell’insegnamento del Karate-do e che accettano e fanno rispettare il presente statuto.
Art. 5.3
L’accettazione di un’affiliazione è di competenza dell’Assemblea dei delegati. È data facoltà all’Assemblea dei delegati per l’accettazione del richiedente. Le domande di adesione devono essere rivolte al Comitato tramite notifica formale. L’affiliazione ha effetto dalla data del pagamento della tassa sociale.
Art. 5.4
Le dimissioni sono sempre possibili nel quadro degli impegni contratti e l’Assemblea delegati delibera in merito ad adesioni e dimissioni.
Art. 5.5
Un membro della federazione può deporre per iscritto e con anticipo di 1 mese dalla fine dell’anno d’esercizio (anno civile) la disdetta dalla FTK presso il Comitato. Condizione imperativa è il conguaglio dei suoi impegni finanziari.
6. ESPULSIONE
Art. 6.1
L’Assemblea dei delegati può decidere dell’espulsione dei suoi membri se questi violano gli statuti, non rispettano i loro oneri finanziari e in caso di tumulti violenti in luogo pubblico e privato.
Art. 6.2
La parte in causa ha il diritto di ricorso durante l’Assemblea dei delegati entro 30 giorni dalla notifica dell’espulsione. La richiesta di ricorso deve essere inoltrata in forma scritta presso il Comitato, il quale deve subito convocare un’Assemblea straordinaria dei delegati. La maggioranza semplice delibera.
Art. 6.3
Il membro che dopo richiamo non paga la quota sociale è escluso dalla federazione senza diritto di ricorso.
7. ORGANIZZAZIONE
Art. 7.1
Gli organi della federazione sono i seguenti:
a) Soci fondatori
b) Assemblea dei delegati
c) Comitato
d) Commissione tecnica (CT)
e) Ufficio di revisione dei conti
a) Soci fondatori
Art. 7.2
Gli 8 soci fondatori hanno costituito la Federazione Ticinese Karate-do (FTK) e sono:
- Giuseppe Vaghi, 1951 di Claro
- Fabiano Falcetti, 1954 di Bellinzona
- Juan José Ferrà, 1961 di Giubiasco
- Ivan Cereghetti, 1965 di Bellinzona
- Fiorigi Vavalà, 1969 di Bellinzona
- Carmelo Torre, 1970 di St. Antonino
- Jorge Ferrà, 1972 di Cademario
- Davide Pedrotti, 1983 di San Vittore (GR)
Le loro rispettive cariche sono a durata illimitata e non modificabili se non dai soci stessi. Con le dimissioni di uno dei Soci fondatori, sarà automaticamente scelto un altro membro direttamente dai soci fondatori rimasti.
Art. 7.3
Lo scopo dei Soci fondatori è quello di sostenere, collaborare ed allacciare contatti con altre federazioni ed istituzioni sportive e politiche. Inoltre si attivano nella promozione e nella sensibilizzazione per una migliore formazione dei responsabili sportivi.
Art. 7.4
I Soci fondatori possono anche far parte del Comitato o di altri organi della FTK e ogni carica da loro assunta dà diritto a 1 voto.
b) Assemblea dei delegati
Art. 7.5
Organo supremo della FTK è l’Assemblea dei delegati. Essa si compone dei Soci fondatori, dei Delegati delle Associazioni (club) membri e del Comitato.
Art. 7.6
Le sue competenze comprendono:
a) Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea dei delegati.
b) Approvazione del rapporto del Presidente e del Commissario tecnico.
c) Approvazione dei conti annuali e del rapporto dell’Ufficio di revisione.
d) Delibera la discarica degli organi di conduzione.
e) Approvazione della nomina dei Soci onorari.
f) Accettazione delle nomine del Presidente della FTK, dei membri di Comitato e dei revisori dei conti.
g) Accettazione delle quote annuali delle tasse sociali.
h) Delibera sulle affiliazioni e sulle espulsioni e in caso di ricorsi.
i) Approvazione degli statuti e sulla modifica degli stessi.
j) Scioglimento della federazione.
Art. 7.7
L’Assemblea dei delegati si riunisce una volta all’anno di regola in primavera, su convocazione del Comitato, con preavviso di almeno 15 giorni e indicazione delle trattante all’ordine del giorno.
Art. 7.8
L’Assemblea dei delegati è diretta del Presidente, in sua assenza subentra il vicepresidente. In mancanza di entrambi viene scelto un Presidente del giorno fra i membri di comitato o fra i Soci fondatori.
Art. 7.9
Durante l’Assemblea dei delegati possono essere trattati unicamente i punti elencati nell’ordine del giorno.
Art. 7.10
Tutti i soci membri della FTK hanno il diritto di presentare al Comitato per iscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente delle proposte per l’Assemblea dei delegati.
Art. 7.11
Un’assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato, dai Soci fondatori o da almeno la metà (½) dei Delegati. La richiesta deve essere motivata, deve elencare le trattante all’ordine del giorno e va indirizzata al Comitato. Per la formalità di convocazione valgono le norme relative all’Assemblea ordinaria.
Art. 7.12
Dall’Assemblea dei delegati viene stilato un verbale firmato dal verbalista.
Art. 7.13
Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti non decida per l’appello nominale o per lo scrutinio segreto. In tutte le votazioni vale la maggioranza assoluta dei voti conteggiati di ogni socio unicamente se presente nella sala dell’assemblea. I voti non possono essere consegnati per iscritto o delegati. In caso di parità decide il Presidente del giorno.
Art. 7.14
Ogni associazione, club o scuola di karate può avere un solo rappresentante definito come “Delegato” e lo stesso può rappresentare unicamente un solo club con diritto di voto. Membri di comitato e Soci fondatori hanno diritto ad un voto.
c) Comitato
Art. 7.15
Il Comitato si compone di un presidente e da 5 membri al minimo fino ad un massimo di 8 membri. All’interno del Comitato vengono ripartite le cariche di vicepresidente, di cassiere, di commissario tecnico (ct) e di segretario. I membri di Comitato restano in carica per quattro (4) anni e sono rieleggibili per un numero indeterminato di mandati.
Art. 7.16
Il Comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. In caso di parità decide il voto del presidente o di che ne fa le veci. Non è ammessa l'astensione dal voto.
Art. 7.17
Se un membro di Comitato lascia la sua carica prima del termine del mandato, il Comitato può proporre un subentrante (ad interim) fino alla prossima Assemblea dei delegati, se il numero minimo di 5 membri non è mantenuto.
Art. 7.18
Il Comitato ha il compito di gestire l'attività della federazione mettendo in esecuzione le decisioni prese dall'Assemblea dei delegati e sviluppando i concetti e gli obiettivi che rientrano nello scopo della federazione. Il comitato rappresenta la FTK verso i terzi e verso le autorità nell'esame di tutte le problematiche che interessano temi connessi con lo sport.
Art. 7.19
Il Comitato delibera le pratiche della FTK che sono chiaramente scaricate dall’Assemblea dei delegati o da altri organi. Gli sono attribuiti in particolare la conduzione degli affari ed il mantenimento degli interessi della federazione.
Art. 7.20
La federazione è vincolata verso terzi dalla firma collettiva del presidente o del vice presidente unitamente a quella di uno dei membri del comitato. Per i rapporti con gli affiliati il comitato può conferire diritto di firma individuale al presidente o al cassiere, definendo limiti e competenze. Le firme valide del comitato sono indicate nel documento “Firme e competenze del comitato FTK”.
Art. 7.21
Il Comitato propone all’Assemblea dei delegati l’importo delle quote annuali per i membri.
Art. 7.22
È compito del Comitato ordinare la revisione dei conti e proporre un preventivo di gestione per il nuovo anno.
Art. 7.23
Di regola durante le riunioni di comitato deve essere steso un verbale che viene firmato dal segretario ed in seguito deve essere approvato dai membri di comitato.
d) Commissione tecnica (CT)
Art. 7.24
La Commissione tecnica (CT) decide in merito a tutte le questioni tecniche inerenti il Karate-do all’interno della federazione.
Art. 7.25
Il commissario tecnico (ct) deve possedere il riconoscimento di “Esperto G+S” o di allenatore Swiss Olympic o di un titolo equivalente. Egli collabora con gli uffici cantonali Gioventù + Sport per la formazione dei monitori G+S.
Art. 7.26
Il ct organizza corsi d’istruzione e allenamenti speciali ed è inoltre responsabile della creazione e del rispetto del regolamento tecnico.
Art. 7.27
I membri della CT vengono proposti dai singoli club affiliati in rappresentanza di ciascun stile di karate praticato e il commissario tecnico (ct) ne accetta o meno l’adesione.I membri della CT devono possedere il riconoscimento di “Monitore G+S” o di allenatore Swiss Olympic o di un titolo equivalente.
e) Ufficio di revisione dei conti
Art. 7.28
L’Assemblea dei delegati nomina due (2) revisori e un (1) supplente per la durata di due anni. La rielezione è permessa.
Art. 7.29
L'ufficio di revisione esamina i conti e il bilancio allestiti e sottoposti dal comitato e presenta il proprio rapporto con relative proposte all'assemblea dei soci. Il risultato della revisione è da comunicare in forma scritta al Comitato e presentato da almeno un revisore durante l’Assemblea dei delegati.
8. FINANZE
Art. 8.1
L'esercizio finanziario e contabile coincide con l'anno civile.
Art. 8.2
La gestione finanziaria e la contabilità sono di competenza del comitato che deve sottoporre il consuntivo annuale all'Assemblea dei delegati per l'approvazione.
Art. 8.3
L'associazione non persegue scopo di lucro ed è definita come No profit.
Art. 8.4
Il patrimonio della FTK è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- quote annuali versate dai membri;
- sussidi e contributi versati da Enti pubblici o privati o da singole persone.
9. SCIOGLIMENTO
Art. 9.1
Lo scioglimento della FTK può essere deciso solo dall'Assemblea dei delegati, alla quale sia presente la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci, per legge e nei casi previsti dell’art. 77 del CCS. Per la validità della decisione è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti.
Art. 9.2
In caso di liquidazione la procedura è svolta dal Comitato, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati che potrebbe demandare la stessa ad uno o più liquidatori.
Art. 9.3
Terminata la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad una associazione senza scopo di lucro decisa dai soci fondatori.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10.1
Per quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le disposizioni dell’ordinamento giuridico svizzero.
Art. 10.2
Gli articoli 7.2, 7.3 e 7.4 del presente statuto non possono essere modificati in alcun modo e neppure eliminati, come pure il presente articolo. Solo la maggioranza dei Soci fondatori in carica può decidere per una loro modifica o soppressione.
Art. 10.3
La FTK non può essere ritenuta responsabile per incidenti, ferimenti e danni vari che accadono praticando il Karate-do. Questa direttiva include tornei, allenamenti, corsi e manifestazioni. I membri sono tenuti ad assicurarsi privatamente.
Art. 10.4
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del 17 dicembre 2005, ed entra in vigore immediatamente, ma vincola i singoli membri dal momento della ratifica da parte dei loro organi a ciò competenti.
Bellinzona, 1 dicembre 2005
I Soci fondatori
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